- Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.
- La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
- La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
- L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
- Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
- La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l'annullamentoo la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Non dovrà attendere tale termine se:
- Il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi
- Quando il matrimonio non è stato consumato
- Quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione